Accesso civico

Ultimo aggiornamento: 10/10/2024 10:09:50

Accesso civico "semplice"

L'accesso civico, previsto dall'art. 5, c. 1 del D. Lgs. n. 33/2013, sostanzia il diritto attribuito a qualunque cittadino di chiedere e ottenere documenti, informazioni o dati che l’Ente ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito Amministrazione Trasparente e può essere esercitato rivolgendosi al Responsabile della Trasparenza.
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e sostenuta da un interesse qualificato e deve essere soddisfatta entro 30 giorni con la pubblicazione del documento, dell’informazione o del dato richiesto sul sito sopraindicato e la comunicazione del relativo collegamento ipertestuale al richiedente.

La comunicazione  prot. n. 150 del 13/06/2023 dell’Ufficio del Responsabile per la Transizione Digitale del Ministero dell’Interno, ha reso nota l’attivazione dell’Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD), ribadendo l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di indirizzare le comunicazioni ai cittadini, aventi valore legale,  al domicilio digitale da loro eventualmente scelto e registrato nell’ INAD, verificabile sul sito

https://domiciliodigitale.gov.it/

La verifica sull’effettiva elezione del domicilio digitale  da parte del cittadino rende necessario disporre del Codice Fiscale dello stesso. Pertanto nelle istanze di accesso sarà richiesta l’indicazione del Codice Fiscale.

Le segnalazioni relative alla mancata pubblicazione di atti o documenti di cui è prevista la pubblicazione obbligatoria devono essere inoltrate al Segretario Generale in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza(RPCT).

I recapiti  per contattarlo sono i seguenti:

Modulo di richiesta di accesso civico semplice (413 KB)

 

 Accesso civico "generalizzato" (FOIA)

Con il D. Lgs. 97/2016 è stato adottato il Freedom of Information Act (legge sulla libertà d’informazione), che ridefinisce la trasparenza come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa.

La nuova norma riconosce a ogni cittadino il diritto di accedere a tutti i dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, senza necessità di essere titolare di situazioni giuridicamente rilevanti.

La richiesta di accesso è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla P.A. per la riproduzione di dati o documenti su supporti materiali.

Le domande non devono essere generiche, ma devono consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione per cui si chiede l’accesso.

L’istanza può essere presentata alternativamente:

Le modalità di presentazione sono:

  • a mezzo posta o fax presso gli uffici sopra indicati, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, o direttamente presso tali uffici;
  • per via telematica secondo le modalità previste dal C.A.D. (D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.). Nello specifico:

               - sottoscritte mediante firma digitale o firma elettronica qualificata;

               - trasmesse mediante la propria casella di posta elettronica certificata;

               - sottoscritte e trasmesse via posta elettronica ordinaria unitamente a copia non autenticata del documento d’identità.

Le istanze devono contenere l’indicazione del Codice Fiscale del richiedente per permettere la verifica del possesso del domicilio digitale, ai sensi di quanto previsto dalla nota prot. n. 150 del 13/06/2023 dell’Ufficio del Responsabile per la Transizione Digitale del Ministero dell’Interno.

L’Amministrazione è tenuta a dare riscontro alla richiesta con un provvedimento espresso entro il termine di 30 giorni, termine sospeso fino al pronunciamento degli eventuali controinteressati, che hanno tempo 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte degli uffici della Città per esprimersi.

Si avvisa inoltre che, in presenza di opposizione da parte dei controinteressati, i documenti per i quali è richiesto l’accesso potranno essere forniti decorsi almeno 15 giorni dalla ricezione da parte dei controinteressati della comunicazione della Città di approvazione dell’accesso.

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta, entro 30 giorni il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Trasparenza, che decide entro il termine di 20 giorni.

In alternativa avverso la decisione dell’Amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della Trasparenza è possibile proporre ricorso al TAR ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D. Lgs. 104/2010 entro 30 giorni o, in alternativa, al Difensore Civico Regionale.

Modulo di richiesta di accesso civico generalizzato (425 KB)

Modulo di richiesta di riesame accesso civico generalizzato (420 KB)

 

Tutela dei dati personali

Informativa sulla tutela della privacy - Dati RPD-DPO
 

Normativa vigente :
Art. 5 ss., Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 e s.m.i.
Delibera ANAC, n. 1309 del 28/12/2016 (FOIA)
Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 2/2017 del 30/05/2017
Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 1/2019 del 2/07/2019

 

 

Documenti