Il whistleblowing disciplina la protezione delle persone fisiche (c.d. whistleblower) che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica, di cui siano venute a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo.
In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.
Facendo seguito a quanto previsto dall’art. 10 co. 1 del D.lgs. n. 24/2023 l’ANAC ha adottato le “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”, con Delibera n. 311 del 12/07/2023.
Il Comune di Torino ha provveduto ad aggiornare la procedura per la presentazione e la gestione delle segnalazioni di condotte illecite con disposizione interna della Segretaria Generale n. 1569 del 18.12.24.
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FAQ
- Chi può effettuare la segnalazione?
Sono legittimati a segnalare i soggetti che operano nel contesto lavorativo del Comune di Torino, in qualità di:
- dipendenti, a qualsiasi titolo, del Comune di Torino, a tempo determinato o indeterminato;
- lavoratori autonomi e i titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa presso l’amministrazione comunale torinese;
- lavoratori o i collaboratori di soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Torino;
- liberi professionisti e i consulenti, i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l’amministrazione comunale torinese;
- soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso il Comune di Torino.
Non sono prese in considerazione le segnalazioni presentate da altri soggetti, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali, in quanto l’istituto del whistleblowing è indirizzato alla tutela della singola persona fisica che agisce in proprio, non spendendo la sigla sindacale. In questo caso le segnalazioni sono archiviate in quanto prive del requisito soggettivo previsto dalla normativa.
- Quando si può segalare?
La segnalazione può essere effettuata in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto giuridico. Di conseguenza la tutela dei soggetti segnalanti si applica nei seguenti casi:
- quando il rapporto giuridico è in corso;
- quando il rapporto giuridico che qualifica il segnalante e lo lega al Comune di Torino non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sono state acquisite nel corso dello stesso.
- Cosa si può segnalare?
Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione europea nei settori indicati nei punti precedenti.
- Cosa non può essere oggetto di segnalazione tramite whistleblowing?
Non possono essere oggetto di segnalazione:
- le notizie palesemente prive di fondamento;
- le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico;
- le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio);
- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale del soggetto segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.
- Quali elementi e caratteristiche deve avere la segnalazione?
Ai fini dell’applicazione dell’istituto del whistleblowing e del sistema di tutele ad esso connesse, le segnalazioni devono essere rispondenti a determinate caratteristiche, diversamente non potranno essere accordate le tutele previste dal D.Lgs. n. 24/2023. La segnalazione deve essere il più possibile chiara e circostanziata; il segnalante deve quindi fornire tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto, affinché sia possibile accertare la fondatezza di quanto segnalato. La segnalazione dovrà contenere i seguenti elementi:
- dati anagrafici, incarico/ruolo e recapiti del segnalante;
- circostanza di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- chiara e completa descrizione del fatto;
- generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto o i soggetti che hanno posto in essere i fatti segnalati;
- indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.
È possibile allegare documenti che possono fornire elementi di fondatezza dei fatti segnalati, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.
- Quali sono le misure di protezione per il segnalante?
La tutela della riservatezza del segnalante
L'identità della persona segnalante non può essere rivelata, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse dai soggetti incaricati della trattazione delle segnalazioni.
La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante; La protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante. La tutela della riservatezza è inoltre assicurata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare.La tutela da ritorsioni
A tutela del whistleblower è stabilito il divieto di ritorsione.
Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
La gestione delle comunicazioni delle presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, compete esclusivamente ad ANAC, alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata.
Le modalità di segnalazione all’ANAC sono disponibili nella pagina dedicata sul sito dell’ANAC.
- Come fare una segnalazione interna?
Le segnalazioni interne possono essere effettuate in forma scritta mediante la piattaforma informatica della Città denominata “Whistleblowing Città di Torino”.
Tutti i contenuti sono crittografati e possono essere letti solo dal soggetto abilitato alla ricezione delle segnalazioni. Al momento della ricezione della segnalazione, il sistema registra la data e l’ora di acquisizione ed assegna un codice identificativo alfanumerico. Il segnalante può monitorare lo stato di avanzamento dell’istruttoria accedendo alla piattaforma ed utilizzando il codice identificativo ricevuto. Entro sette giorni dall'invio della segnalazione potrà essere visionata la sua presa in carico.
- Quali sono i canali di segnalazione esterni?
I segnalanti possono fare ricorso al canale esterno attivato presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), solo se ricorrono le condizioni previste all’art. 6 del Decreto Legislativo n. 24/2023. Le modalità di segnalazione all’ANAC sono disponibili nella pagina dedicata sul sito dell’Autorità. I soggetti tutelati hanno anche la possibilità di valutare di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui questi siano venuti a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.
Disponibile il documento delle domande frequenti in fomato PDF